“Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

La riservatezza della identità del segnalante è garantita da un apposito protocollo di crittografia utilizzato per le segnalazioni che pervengono tramite piattaforma informatica.

Si applica anche al mondo scolastico?

Sì. Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Come funziona?

Docenti, Personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o a negligenze o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione scrivendo alla casella di posta prevenzionecorruzione@istruzionepiemonte.it  L’Amministrazione che riceve la segnalazione è tenuta ad assicurare la riservatezza dell’identità di chi ha effettuato la segnalazione.

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

Cosa non rientra nel whistleblower?

Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

Il sistema dell’ANAC per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

Registrando la segnalazione su questo portale, si ottiene un codice identificativo univoco, “key code”, che si dovrà utilizzare per “dialogare” con ANAC in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Occorre conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.